Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

 

Come funziona?

La domanda può essere presentata esclusivamente online sul sito dell’INPS attraverso il servizio dedicato.

 

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

In sede di presentazione della domanda è necessario specificare la misura per la quale si richiede il beneficio:

  • pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (“Contributo asilo nido”).
  • introduzione di forme assistenza domiciliare a favore dei bambini, di età inferiore a tre anni, affetti da gravi patologie croniche (“Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”).

 

Per il contributo asilo nido è necessario che il genitore richiedente sia lo stesso che sostiene il pagamento della retta.

 

Per il contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve avere la stessa residenza del figlio.

 

Nelle ipotesi di accesso al bonus per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, il genitore richiedente dovrà allegare, all’atto della domanda, un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

 

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

 

A quanto ammonta l'importo?

Per entrambe le misure “Contributo asilo nido” e “Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione” l’importo massimo erogabile al genitore richiedente varia in ragione dell’Isee minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione:

  • Fino a 25.000 euro saranno erogati 3.000,00 euro ripartiti in 11 mensilità per un importo massimo di 272,70 euro ;
  • Da 25.001 a 40.000 euro saranno erogati 2.500,00 euro ripartiti in 11 mensilità per un importo massimo di 227,30 euro ;
  • Da 40.001 euro saranno erogati1.500,00 euro annui per 11 mensilità per un importo massimo di 136,30 euro ;

 

La misura è corrisposta direttamente da Inps al genitore secondo le modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (Bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale e  libretto postale o carta prepagata con Iban).

 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio di Segretariato Sociale PUA del proprio comune.

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