Il 20 marzo 2020 il Ministero della salute ha emanato un'ordinanza allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19.

Sull'intero territorio nazionale sono adottate le ulteriori seguenti misure:

  1. è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  2. non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni persona;
  3. sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  4. nei giorni festivi e prefestivi, nonchè in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

 

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

 

Per ulteriori dettagli si invita a prendere visione della sezione: Circolari e documenti vari

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