Il Sindaco rende noto che, a norma della legge 15/01/1991, n. 15, come modificata dall'art. 8 della legge 04/08/1993, n. 227, gli elettori non deambulanti, qualora siano iscritti in una sezione elettorale non accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune la cui sede sia priva di barriere architettoniche.

 

Gli elettori, di cui trattasi, dovranno recarsi nel seggio prescelto muniti della tessera elettorale e di una attestazione medica rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria Locale, anche in precedenza per altri scopo, o di copia autentica della patente per guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

 

A fine di far conoscere quali seggi siano accessibili ed attrezzati per il voto dei non deambulanti, qui di seguito si elencano le relative sedi:

DENOMINAZIONE ED UBICAZIONE DELL'DIFICIO SEDE DI SEGGIO NUMERO DISTINTIVO DEI SEGGI
VIA UMBERTO I 1
VIA CATANIA 8 8

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