Con DGR n. 520/2021, la Giunta Regionale pugliese ha disposto l'estensione della validità dei codici di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria rilasciati ai sensi del D.M. 11/12/2009 sino al 31/12/2021
La Giunta Regionale ha stabilito che i certificati di esenzione per reddito relativi alle condizioni di cui ai codici E01, E02,E03, E04, E94, E95 ed E96, rilasciati a seguito di autocertificazione e già validi fino al 31/07/2021, conservino, fintanto che permangono le condizioni di status e reddito autocertificate, la propria validità sino al 31/12/2021 al fine di evitare l’affollamento di persone presso gli uffici distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali per rendere l’autocertificazione prevista dal D.M. 11/12/2009, nell’ambito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
NB l'assistito è responsabile di un eventuale utilizzo improprio dell’attestazione di esenzione, all’atto della prescrizione, qualora si siano modificate le condizioni in modo da determinare la perdita del diritto ed è suscettibile dell’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di autocertificazione (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.); inoltre è responsabilità dello stesso assistito cui si riferisce l’attestato di esenzione a seguito di autocertificazione comunicare tempestivamente all’Azienda Sanitaria Locale la perdita del diritto all’esenzione, pena l’applicazione delle sanzioni previste.
In allegato il testo integrale
DGR N. 1648/2020. MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ESTENSIONE DELLA VALIDITÀ DEI CODICI DI ESENZIONE DALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA RILASCIATI AI SENSI DEL D.M. 11/12/2009 SINO AL 30/04/2021.
DGR N. 520/2021. MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ESTENSIONE DELLA VALIDITÀ DEI CODICI DI ESENZIONE DALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA RILASCIATI AI SENSI DEL D.M. 11/12/2009 SINO AL 31/12/2021